Imprese extra UE
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.
Contenuto della patente
Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
– dati anagrafici del richiedente;
– data di rilascio e numero della patente;
– punteggio attribuito al momento del rilascio;
– punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
– eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
– eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:
– le pubbliche amministrazioni
– i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
– gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
– il responsabile dei lavori
– i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.
N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Riconoscimento dei crediti
Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.,:
A) fino a 10 crediti (per storicità dell’azienda)
– Fino a 5 anni: 0 punti
– Da 5 a 10 anni: 3 punti
– Da 11 a 15 anni: 5 punti
– Da16 a 20 anni: 8 punti
– Oltre 20 anni: 10 punti
B) L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire: fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
– certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
– investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
– utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
C) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
– possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
– applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
– possesso di requisiti di reputazione valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
Un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.