EDILIZIA: patente a punti (parte2)

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Imprese extra UE

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.

Contenuto della patente

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

– dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

– dati anagrafici del richiedente;

– data di rilascio e numero della patente;

– punteggio attribuito al momento del rilascio;

– punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;

– eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

– eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:

– le pubbliche amministrazioni

– i rappresentanti lavoratori per la sicurezza

– gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza

– il responsabile dei lavori

– i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.

N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

Riconoscimento dei crediti

Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 30 crediti, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A.,:

A) fino a 10 crediti (per storicità dell’azienda)

– Fino a 5 anni: 0 punti

– Da 5 a 10 anni: 3 punti

– Da 11 a 15 anni: 5 punti

– Da16 a 20 anni: 8 punti

– Oltre 20 anni: 10 punti

B) L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire: fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

– certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001

– investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri

– utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.

C) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:

– possesso di Certificazione SOA di I e II classifica

– applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera

– possesso di requisiti di reputazione valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.