Tra le scadenze di fine mese ricordiamo, a titolo di promemoria:
- Rottamazione Quater – Quarta rata in scadenza il 31 maggio 2024. Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della quarta rata entro il 31 maggio 2024 (con possibilità di versarla entro e non oltre il 05/06/2024);
- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”.
- Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati; Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (Modello INTRA 12) (per gli enti non commerciali e agricoli esonerati)
- Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef (dichiarazione dei redditi presentata degli eredi)
- Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/05/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/05/2024
- Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
- Pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre (versamentodell’impostadibollorelativaallefattureelettronicheemessenelprimotrimestredell’anno);
- Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione (superbollo).